Art. 1.
(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. Qualora venga disposta l'archiviazione del procedimento, è vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive»;

          b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, anche se non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
      2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, dei provvedimenti emessi in materia di misure cautelari; di tali provvedimenti è tuttavia

 

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consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta ad indagini ovvero il suo difensore ne abbiano avuto conoscenza»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni»;

          d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti da segreto».